Art. 1 Sede e durata
È costituita una associazione di diritto privato, apolitica, senza scopo di lucro, denominata "Artisti Del Borgo", per brevità detta anche "ADB", con sede in Carrara, presso il Vicolo dell’Arancio n. 2A. La durata dell'ADB è illimitata.

Art. 2 Scopo sociale
Riqualificare e rivitalizzare il centro storico di Carrara come centro artistico e culturale, valorizzando il territorio e le sue peculiarità (botteghe).

Art. 3 Strumenti operativi
 
a) La promozione e l'organizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di corsi, incontri, congressi, conferenze, attività culturali e ogni altra iniziativa volta allo scopo di cui all’art.2

Art. 4 Soci
II soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- I soci fondatori sono quelli intervenuti all’atto costitutivo
- I soci sostenitori sono Enti o persone che versano all’associazione una quota annuale a loro discrezione
- I soci ordinari sono tutti coloro che , avendo fatto domanda di adesione all’ADB come soci ordinari, hanno ottenuto l’accettazione con tale qualifica, previo versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Doveri dei soci
L'appartenenza all'ADB ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 6 Perdita dello status di socio
Lo status di socio viene meno per le seguenti cause:
- decesso;
 -dimissioni;
- morosità nel pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- delibera di esclusione del Comitato Esecutivo per accertati motivi di incompatibilità o per il venir meno dei requisiti di ammissione;
- radiazione conseguente a provvedimento disciplinare.
Le somme versate non saranno rimborsate
 
Art.7 Organi dell'Associazione
Sono organi dell'ADB:
- L’Assemblea dei soci;
- ILConsiglio Direttivo;
 
Art. 8 Modalità di convocazione dell' Assemblea
Il Presidente provvede alla convocazione
 

Art. 9 Delibere dell'Assemblea
L'Assemblea generale sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento da persona nominata dall'Assemblea stessa.
Il Presidente sceglie tra i presenti un segretario che provvede alla redazione del verbale.

 

Art. 10 Consiglio Direttivo
È costituito da 9 componenti eletti dall'Assemblea generale
Nella prima riunione viene eletto, un Presidente, un Vice Presidente, cinque Consiglieri, un Segretario  ed un Tesoriere.
Quale organo esecutivo dell'Associazione esso ha il compito di:
a) curare tutte le attività dell'Associazione ponendo in essere quanto necessario o solo opportuno per il conseguimento degli scopi sociali, dando attuazione ad ogni delibera dell'Assemblea;
b) deliberare su qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione;
c) deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci ed attribuire il titolo di socio d'onore;
d) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci;
è depositario del patrimonio dell'ADB ed è responsabile della gestione economica della stessa; predispone coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere il bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non vengano imposti dalla legge. È convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno due volte l'anno . Le sedute sono valide quando sono presenti almeno quattro membri; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 

Art. 11 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'ADB, di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta l' ADB nei rapporti con Enti ed Istituzioni nazionali ed esteri.
Esso più in particolare può effettuare tutte le operazioni su conti correnti e/o depositi bancari e

postali con facoltà di delegare il compimento di tali operazioni al Segretario ed al Tesoriere, i quali agiranno con firma congiunta.
In caso di assoluta necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza, salvo sottoporli alla ratifica del Comitato direttivo nella prima riunione utile.
Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei soci.

Nei 90 giorni che precedono la scadenza del mandato, provvede a convocare l'Assemblea Generale dei soci per il rinnovo delle cariche sociali; l'Assemblea dovrà aver luogo almeno 30 giorni prima della data di scadenza del mandato. Durante tale periodo gli organi rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione.

 

Art. 12 Tesoriere
Viene nominato nella prima riunione del Consiglio Direttivo. Cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile della regolarità formale delle scritture e dei documenti contabili.

 

Art. 13 Segretario
Viene nominato nella prima riunione del Consiglio Direttivo. Cura stesura dei verbali dell’ assemblea.

 

Art. 14 Patrimonio sociale
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili già di proprietà dell'Associazione alla data di approvazione del presente Statuto;
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o associati.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- quote associative annuali; - versamenti volontari degli associati;
- contributi, finanziamenti, ecc. concessi da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti pubblici economici e da imprese e società private;
- plusvalenze derivanti da ogni attività, iniziativa e manifestazione organizzate dall'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
 
Art. 15 Quote associative annuali
Con l'eccezione di quelli d'onore, tutti i soci sono tenuti a versare entro il 15 marzo di ogni anno la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo che determinerà altresì le modalità di pagamento.
Le quote associative sono dovute per l'intero anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione
dei nuovi soci.
 

Art.16 Durata organi sociali
Le cariche elettive non sono retribuite. Tutti gli organi sociali, salvo quanto di seguito previsto, durano in carica per tre anni.
Il socio che rinuncia a coprire una carica, o ne decade per qualsiasi motivo, viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, si procederà  alla rielezione.
In caso di contemporanea cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, tutti gli organi
dell'Associazione automaticamente decadono.

 

Art. 17 Regolamenti
La piena e completa attuazione delle norme del presente Statuto potrà essere raggiunta mediante Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci

 

Art. 18 Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e deciderà sulla destinazione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad enti con finalità affini od analoghe e comunque per scopi di pubblica utilità

 

Art. 19 Entrata in vigore e modifiche dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore alla data del 18/10/2007
Potrà essere modificato dall'Assemblea generale dei soci in sede straordinaria con una maggioranza dei due terzi dei votanti.
L'Assemblea, nell'approvare il presente Statuto, delega il Consiglio Direttivo  ad apportarvi le modifiche, eventualmente richieste dalle autorità competenti, necessarie per il riconoscimento dell'Associazione.

 

Art. 20 Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.